Regolamento del Consiglio Pastorale Diocesano
LE ELEZIONI AL CPD
Art. 1
§ 1. L’elezione del membro appartenente ad Istituti di Vita Consacrata o Società di Vita Apostolica di cui al n. 4,2b dello Statuto è concordata dai Superiori locali dei medesimi Istituti o Società, convocati dal Vicario Episcopale per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
§ 2 L’elezione delle due Consacrate di cui al n. 4,2c dello Statuto è concordata in sede di USMI Diocesana, sotto la guida del Vicario Episcopale per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.
§ 3 L’elezione dei dodici fedeli laici eletti tra i membri dei Comitati di Presidenza dei Consigli Pastorali Parrocchiali è regolata dall’art. 2 del presente Regolamento.
Art. 2
§ 1. Le assemblee per l’elezione dei membri del Cpd di cui all’Art. 4, 2d dello Statuto devono essere convocate per iscritto almeno quindici giorni prima. Nella convocazione sarà sempre indicata la data, l’ora e il luogo delle elezioni medesime.
§ 2. La convocazione delle suddette assemblee è fatta dal Vicario Foraneo per la competente Vicaria, d’intesa con la Cancelleria Vescovile.
§ 3. Lo svolgimento delle singole assemblee elettive è presieduta dal rispettivo Vicario Foraneo.
§ 4. Le assemblee elettive siano in date ravvicinate.
§ 5. Ogni assemblea elettiva sarà introdotta da un momento di preghiera e di riflessione, seguito dalla lettura degli artt. 3-4 del presente Regolamento.
Art. 3
§ 1. L’elezione dei membri del Cpd avviene sempre a scrutinio segreto, sulla base di una lista preparata da ciascun Vicario Foraneo contenente i nominativi di tutti membri dei Comitati di Presidenza dei Consigli pastorali parrocchiali della rispettiva Forania.
§ 2. Una copia di tale lista, ciascuna previamente autenticata con il timbro della Curia Vescovile, è consegnata ai votanti al momento della votazione.
§ 3. Ogni elettore può votare due fra i nomi della lista della propria Forania.
§ 4. Risulteranno eletti coloro che avranno riportato la maggioranza dei voti.
§ 5. A parità di voti sarà proclamato il più giovane di età.
§ 6. Al termine dell’elezione il Vicario Foraneo procederà alla distruzione delle schede.
§ 7. Tutti i membri eletti dichiareranno per iscritto la propria disponibilità a fare parte del Cpd firmando un modulo appositamente predisposto, che sarà consegnato al Vescovo, il quale lo farà conservare dell’Archivio del Cpd.
§ 8. Perché non manchi stabilità al Cpd, i membri eletti permangono nel medesimo Cpd sino alla sua naturale scadenza, anche se nel frattempo non dovessero più fare parte del Cpp di provenienza.
Art.4
§ 1. In ogni assemblea elettiva il Vicario Foraneo sceglie un fedele perché presieda alle operazioni elettorali, un segretario perché sovrintenda alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni, nonché due scrutatori.
§ 2. Il risultato dell’elezione, riportato in apposito verbale firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori dell’Assemblea, è consegnato al Vescovo dal Vicario Foraneo in due copie autentiche, di cui una è conservata nell’Archivio del Cpd e l’altra nell’Archivio della Curia Vescovile.
§ 3. Nel Verbale sono annotati i primi due nomi non eletti, che dovranno sostituire i designati nei casi previsti dal presente Regolamento.
§ 4. La pubblicazione del nuovo CPD, una volta espletato quanto necessario, è fatta dal Vescovo diocesano, nella data che egli avrà scelto.
CESSAZIONE DEI MEMBRI DEL CPD
Art.5. I membri del Cpd, oltre che per morte, possono cessare anche per dimissioni presentate al Vescovo e da questi accettate. I membri di diritto cessano pure per decadenza e/o venuta meno dell’ufficio, o dell’incarico in ragione del quale sono stati chiamati a fare parte del Cpd.
Art. 6. Le dimissioni dal Cpd di un membro eletto debbono essere motivate e presentate per iscritto al Vescovo, il quale deciderà se accettarle o respingerle.
Art. 7
§ 1. Un membro consacrato decade se è trasferito ad altra casa dal suo Superiore gerarchico.
§ 2. Un membro laico eletto decade dal Cpd quando vengono meno i requisiti della piena comunione con la Chiesa cattolica non soltanto nei fondamentali elementi della professione di fede e del riconoscimento dei legittimi sacri pastori, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e pratiche del momento concreto. La decadenza è stabilita per iscritto dal Vescovo diocesano.
§ 3. Decade dal Cpd pure quel membro che, senza giustificazione, non partecipa a tre riunioni consecutive, oppure a cinque intervallate del Consiglio stesso.
§ 4. I membri uscenti saranno sostituiti come segue:
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se membro di diritto, da chi succede nell’ufficio o nell’incarico;
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se membro eletto consacrato, nella forma stabilita dall’art.1, §§l-2 del Regolamento;
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se membro eletto, da chi, nella rispettiva lista, è primo nell’ elenco dei non eletti;
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se membro designato, da altre persone scelte dal Vescovo diocesano.
I consiglieri in tal modo subentrati, rimangono in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.
LE RIUNIONI DEL CPD
Art. 8
§ 1. Il Cpd è convocato mediante comunicazione scritta fatta dal Segretario, inviata non meno di quindici giorni prima della riunione.
§ 2. Nella convocazione sono riportati l’ordine del giorno, il luogo e la data della riunione, l’orario d’inizio e di chiusura della riunione.
§ 3. Le riunioni ordinarie del Cpp hanno una scadenza quadrimestrale.
Art. 9 Tutti i membri del Cpd hanno facoltà di proporre alla Segreteria, che se ne farà portavoce presso il Vescovo,. argomenti da inserire nell’ordine del giorno.
Art.10
§ 1. Ogni riunione avrà inizio con la lettura di un brano della Sacra Scrittura o anche di altro testo ecclesiastico, scelto possibilmente in consonanza col tema di maggiore rilievo da trattare nella riunione. Alla lettura seguirà una breve riflessione svolta dal Vescovo, o da altri da lui incaricato. Quindi si darà lettura del Verbale della riunione precedente, per la sua approvazione.
§ 2. La discussione dei vari punti dell’ordine del giorno sarà introdotta da relatori designati in precedenza dal Vescovo.
§ 3. Alla discussione potrà intervenire liberamente ogni Consigliere, dopo avere chiesto la parola al moderatore. I singoli interventi non potranno superare la durata di cinque minuti. Ogni membro potrà presentare interventi scritti, che saranno esaminati dalla Segreteria. Al termine della discussione il relatore potrà rispondere agli interventi formulando, se lo riterrà opportuno, alcune mozioni conclusive.
§ 3. Per un più sicuro conseguimento del suo fine il Cpd sottopone a votazione le scelte e le conclusioni operative ritenute più utili alla vita e alla missione della Diocesi.
§ 4. Le votazioni, quando sono fatte, vertono sempre su punti precisi e sono espresse in forma pubblica, per alzata di mano. La votazione con scrutinio segreto è ammessa soltanto nei casi di scelta di persona. Tutte le altre votazioni sono fatte o per alzata di mano, o per appello nominale.
§ 5. In caso di mancanza d’unanimità almeno morale (ossia una qualificata maggioranza dei due terzi dei presenti), il Cpd cercherà l’intesa mediante un supplemento di preghiera e di riflessione, sicché in via ordinaria si rinvierà ad altra seduta la discussione e la conclusione sull’argomento.
§ 6. Della riunione del Cpd, conclusa sempre con una breve preghiera, il segretario redige un regolare verbale § 7. È compito unicamente del Vescovo rendere sia di pubblica ragione, sia esecutive le materie trattate nel Consiglio (cfr. CIC c. 514 § 1).
LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO
Art. 11. La Segreteria del Consiglio:
- collabora alla redazione dell’ordine del giorno, anche esaminando le eventuali proposte degli altri membri del Consiglio;
- collabora per il coordinamento del lavoro delle Commissioni di cui all’Art.6,5 dello Statuto e per la redazione dei relativi verbali.
Art. 12. Il Segretario:
- esegue a nome del Vescovo la convocazione del Cpd in modo conforme a quanto indicato dall’ art. 8 del presente Regolamento;
- prepara, d’intesa con gli altri membri della Segreteria, l’eventuale documentazione necessaria per le riunioni e redige il Verbale delle riunioni del Cpd, curandone una sintesi per la pubblicazione sulla rivista diocesana, salvo restando quanto stabilito dall’art.10 §7;
- cura la corrispondenza, conserva gli atti e i documenti;
- cura la corretta conservazione dell’Archivio del Cpd, il quale è custodito in apposito luogo della Curia vescovile.